STATUTO - All. "A"
Costituzione - Sede - Durata - Scopi


1. Costituzione e Sede
È costituita l'Associazione Culturale denominata "OSI - Orff- Schulwerk Italiano" con sede in Roma, Via Donna Olimpia 30; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Potranno essere istituite sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

2. Carattere dell'Associazione
L'associazione ha carattere nazionale, volontario e non ha scopi di lucro.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto e del regolamento interno.
L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi o affini al proprio.

3. Durata dell'Associazione
La durata dell'associazione è illimitata.

4. Scopi dell'Associazione
L'Associazione ha lo scopo di promuovere e divulgare la didattica musicale e la metodologia Orff-SchuIwerk in particolare; di sperimentare e ricercare nuovi approcci didattici e metodologia e diffonderli con tutti i mezzi a disposizione delle vecchie e nuove tecnologie.
A tale scopo l'Associazione potrà coordinare i rapporti degli associati con Enti, Istituzioni Pubbliche e Private, Comitati ed Associazioni. Essa potrà promuovere attività di studio, formazione e ricerca, sperimentazione, produzione e pubblicazioni; organizzare convegni, incontri e manifestazioni culturali atte a stimolare gli interessi dei cittadini e delle istituzioni verso la musica ed il suo insegnamento.
L'Associazione potrà, inoltre, stipulare accordi e convenzioni, avanzare istanze e petizioni presso Enti ed Istituzioni sia pubbliche che private.
Nel perseguimento del fine associativo l'Associazione potrà contrarre negozi giuridici e/o categorie di negozi giuridici di qualunque fattispecie contrattuale - sia tipica che atipica, nel rispetto delle leggi vigenti ed - esclusa ogni forma connessa con ipotesi di raccolta del risparmio - con persone giuridiche, enti di diritto pubblico e privato, amministrazioni dello Stato sia a livello centrale che regionale, provinciale e comunale.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e di quelle accessorie a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse.
L'associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi della stessa.
Soci

5. Requisiti dei soci.
Possono essere soci dell'associazione i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici.
Potranno inoltre essere soci Associazioni, persone giuridiche, Onlus, comitati, fondazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della "OSI - Orff - Schulwerk Italiano".
I soci saranno classificati in tre distinte categorie:
- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- Soci Onorari: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;
- Soci Frequentatori e Sostenitori.
La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza all'associazione e alle manifestazioni/iniziative dalla stessa organizzate.
Tutti gli associati o partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Si esclude ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6. Ammissione dei soci
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, indirizzata al Consiglio direttivo.
L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.
Il socio è tenuto al pagamento di una quota di iscrizione all'associazione e annualmente al versamento di un contributo; la quota o contributo associativo, non può essere trasmessa, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non può essere rivalutata.

7. Doveri dei soci
L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

8. Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
c) per delibera di esclusione del Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio direttivo procederà entro il primo mese dì ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
d) per ritardato pagamento dei contributi o delle quote per oltre un anno.

9. Organi dell'associazione
Organi dell'associazione sono:
- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
Assemblea

10. Partecipazione all'assemblea
L'associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.
L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.
L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del Consiglio direttivo;
b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

11. Convocazione dell'assemblea.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata, con preavviso di almeno 20 giorni, mediante avviso affisso presso la sede a cura della presidenza; in casi di urgenza il termine dì preavviso può essere ridotto a 10 giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma.

12. Costituzione e deliberazioni dell'assemblea
L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
L'adunanza per la seconda convocazione non può essere indetta nello stesso giorno previsto per la prima convocazione.
L'assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno di almeno i due terzi dei soci., ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore ad una delega.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da uno dei due Vicepresidenti ed in assenza anche di questi dal Consigliere più anziano fra i presenti. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario il quale verrà di volta in volta designato dall'Assemblea.
L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

13. Forma di votazione dell'assemblea
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.
L'espressione di astensione si computa come voto negativo.

14. Compiti dell'assemblea
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio direttivo;
b) eleggere i membri del Consiglio direttivo.
c) fissare, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi o le quote annuali nonché la penale per i ritardati versamenti;
d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
in sede straordinaria:
f) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
h) deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
Consiglio direttivo

15. Compiti del Consiglio direttivo
II Consiglio direttivo ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza;
e) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.
Il Consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata dì mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

16. Composizione del Consiglio direttivo
II Consiglio direttivo è formato da 3 a 7 membri nominati dall'Assemblea ordinaria.
Almeno due terzi del Consiglio direttivo, con arrotondamento alla cifra superiore, deve essere composto da Soci fondatori o soci onorari.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed i due VicePresidenti.
I! Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
A! termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario - salvo ratifica di quanto deliberato a tal proposito nella prima assemblea utile.
I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.

17. Riunioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre Consiglieri
Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata inviata almeno cinque giorni prima. (si può' ampliare con e-mail).
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei due Vicepresidenti scelto dai presenti.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta dal Presidente.
I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.
Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
Presidente

18. Compiti del presidente
II Presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovraintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

19. Elezione del Presidente
II Presidente è eletto dal Consiglio direttivo con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Dura in carica un quinquennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali qualora il quinquennio scada oltre tale data.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, le funzioni del Presidente vengono svolte dai due VicePresidenti secondo le necessità.
Finanze e patrimonio

20. Entrate dell'associazione
Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dal Consiglio direttivo
b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dal Consiglio direttivo;
c) dalle quote di soci onorari e sostenitori;
d) da eventuali contributi straordinari. deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
e) da versamenti volontari degli associati;
f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di
credito e da enti in genere
g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

21. Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

22. Divieto di distribuzione degli utili
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Norme finali e generali

23. Esercizi sociali
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dì ogni anno.

24. Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
II netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'alt 3. comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

25. Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo.
I soci aderenti all'associazione sono tenuti in ogni caso il rispetto del regolamento.

26. Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto sì fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.